Cosa è la TA.R.S.U.
Archivio Comune di Marciana Marina

Cosa è la TA.R.S.U.



Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dal Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 10.02.1995 e successivamente integrato e modificato con Deliberazione C.C. n. 68 del 27.10.1995, n. 6 del 29.01.1996, n. 36 del 29.05.1998, n. 4 del 24.03.2003. La tassa colpisce chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, è graduata a seconda della destinazione dei locali e delle aree e si applica in base alla superficie occupata. Le aree scoperte operative, non di pertinenza delle civili abitazioni, si rendono tassabili nella misura del 100% a decorrere dall'1.1.98.

Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e assimilabili nei contenitori, in tali zone la tassa è dovuta nella misura pari al 20% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera 500 metri.

La tariffa ordinaria viene ridotta del 20% nei confronti di:
- contribuenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, aventi un reddito complessivo imponibile non superore a € 7.746,85, unici occupanti degli immobili adibiti ad abitazione principale- ovvero ad essa equiparati dalla normativa locale per l'I.C.I..
La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nei confronti di:
- locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati; previo accertamento, con effetto dall'anno successivo a quella della richiesta. Il cittadino che occupa locali od aree a qualsiasi uso adibiti, nell'ambito del territorio comunale, DEVE PRESENTARE DENUNCIA dichiarando la superficie occupata. La denuncia, a norma dell'art. 70 del D.Lgs.507/93, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, deve essere presentata entro il 20 GENNAIO successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di tassabilità non cambiano. I trasferimenti fuori Comune e le cessazioni in genere, hanno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia. Ai fini della cancellazione dai ruoli, in caso di trasferimento, non è sufficiente la semplice variazione anagrafica, occorre specifica denuncia di cessazione da presentare all'Ufficio Tributi.

CALCOLA LA TUA TASSA
LA TA.R.S.U. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E' DETERMINATA DAL PRODOTTO TRA LA SUPERFICIE COPERTA UTILE CALPESTABILE DEL FABBRICATO (ESPRESSA IN METRI QUADRATI) E LA TARIFFA AL MQ DETERMINATA DAL COMUNE . AL RISULTATO DEVONO ESSERE AGGIUNTE LE ADDIZIONALI EX-ECA NELLA MISURA COMPLESSIVA DEL 10% E IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE NELLA MISURA DEL 3,5%.
Superficie Mq X Tariffa al Mq (vedi tariffe) = TASSA
TASSA X 10% = ADDIZIONALI EX-ECA
TASSA X 3,5% = TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE
TASSA + ADDIZIONALI EX-ECA + TRIBUTO PROVINCIALE = TASSA TOTALE (Totale Bolletta)

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- DISTANZA DELL'ABITAZIONE SUPERIORE A 500 METRI DAL CASSONETTO
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori
dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e assimilabili nei
contenitori, in tali zone la tassa è dovuta nella misura pari al 20% della tariffa, se la
distanza dal più vicino punto di raccolta supera 500 metri.

- UNICI OCCUPANTI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ULTRA-SESSANTACINQUENNI
La tariffa ordinaria viene ridotta del 20% nei confronti dei contribuenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, aventi un reddito complessivo imponibile non superore a € 7.746,85, unici occupanti degli immobili adibiti ad abitazione principale- ovvero ad essa equiparati dalla normativa locale per l'I.C.I..

- ATTIVITA' STAGIONALI
La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nei confronti di:
- locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale o di
uso non continuativo, ma ricorrente risultante dalla licenza o dall'autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

N.B.: Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati; previo accertamento, con effetto dall'anno successivo a quella della richiesta.