Calcolo dell'I.C.I.
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Calcolo dell'I.C.I.



logoiciCALCOLARE L'ICI E STAMPARE I BOLLETTINI IN POCHI PASSAGGI
Il Comune di Marciana Marina mette a disposizione un nuovo software gratuito per il Calcolo ICI di tutti i vostri immobili sul territorio italiano.

CALCOLO DELL'ICI

L'I.C.I. si determina moltiplicando l'imponibile per l'aliquota scelta dal Comune ed eventualmente sottraendo la detrazione se l'immobile è adibito ad abitazione principale.

L'IMPONIBILE
L'imponibile è il valore degli immobili determinato secondo le seguenti disposizioni.

FABBRICATI
a) per i fabbricati iscritti in Catasto occorre fare riferimento alla rendita catastale attribuita all'immobile al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Applicando alla rendita i coefficienti di moltiplicazione si ottiene il VALORE DELL'IMMOBILE: VALORE = RENDITA X COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE + RIVALUTAZIONE DEL 5% (con decorrenza dall'anno d'imposta 1997);
b) per i fabbricati non iscritti in Catasto, o per i quali sono intervenute variazioni che ne modifichino la rendita catastale, occorre determinare il valore con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti.

RENDITA CATASTALE
E' il reddito prodotto dall'immobile; si ottiene moltiplicando l'estimo catastale corrispondente ala categoria e alla classe di appartenenza per la consistenza; a partire dall'1.1.97 le rendite ai fini del calcolo dell'ICI devono essere rivalutate del 5%.

ESTIMO CATASTALE
E' il valore attribuito ad ogni vano se si tratta di abitazioni, ad ogni metro quadrato se si tratta di uffici, negozi, magazzini, garage e cantine.

CONSISTENZA
E' data dal numero dei vani delle abitazioni, dai mq. per uffici, negozi, magazzini, garage e cantine.

FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO - D
Per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D:

• se dotati di rendita catastale il VALORE è determinato dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente 50;
• se sforniti di rendita, il VALORE è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti, stabiliti per decreto ogni anno.

AREE FABBRICABILI
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo della zona di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuale adattamento del terreno per la costruzione e dei prezzi medi di mercato per aree analoghe.

FABBRICATI IN COSTRUZIONE
Se un fabbricato è in costruzione l'ICI si paga sul valore dell'area fabbricabile fino a quando non vengono ultimati i lavori o fino a quando il fabbricato è in qualche modo utilizzato.

IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPO A

A/1 - Abitazioni di tipo signorile
A/2 - Abitazioni di tipo civile
A/3 - Abitazioni di tipo economico
A/4 - Abitazioni di tipo popolare
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 - Abitazioni di tipo rurale
A/7 - Abitazioni in villini
A/8 - Abitazioni in ville
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 - Uffici e studi privati
A/11 - Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

GRUPPO B
B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2 - Case di cura e ospedali (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fini di lucro)
B/3 - Prigioni e riformatori
B/4 - Uffici pubblici
B/5 - Scuole, laboratori scientifici
B/6 - Biblioteche, pinacoteche. musei, accademie, circoli ricreativi e culturali
B/7 - Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate

GRUPPO C
C/1 - Negozi e botteghe
C/2 - Magazzini e locali di deposito
C/3 - Laboratori per arti e mestieri
C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7 -Tettoie chiuse o aperte, posti auto su aree private, posti auto coperti

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

GRUPPO D
D/1 - Opifici
D/2 - Alberghi e pensioni
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
D/4 - Case di cura e ospedali
D/5 - Istituti di credito, cambio e assicurazione
D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio
D/10 - Residence
D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari

GRUPPO E : ESENTI DALL'IMPOSTA

LE CONSISTENZE PER I FABBRICATI

GRUPPO A: numero vani
GRUPPO B: metri cubi
GRUPPO C: metri quadrati

I COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE PER IL CALCOLO

GRUPPO A (escluso A/10): 100
GRUPPO B: 100
GRUPPO C (escluso C/1): 100
GRUPPO D e Categoria A/10: 50
Categoria C/1: 34

LE ESENZIONI
SONO ESENTI DALL'IMPOSTA:

a) gli immobili di proprietà dello Stato, delle Province, dei Comuni se non soggetti attivi, delle Comunità montane, dei Consorzi tra detti Enti, delle A.S.L., delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle C.C.I.A.A., se destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29/09/73, N. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14,15 e 16 del Trattato Lateranense;
f) i fabbricati appartenenti a Stati esteri già esentati ai fini ILOR;
g) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali, di cui alla L. 5/2/92, num. 104;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui all'art. 15 della L. 27/12/77, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. 917/1986 (cosiddetti enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché alle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero, a scopi missionari, alla catechesi;
l) Gli immobili concessi in locazione alle condizioni di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3, o art. 5, comma 2 - questi ultimi con durata non inferiore a un anno - concordate in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori più rappresentativi, secondo la definizione di contratti-tipo, nonché gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione al Comune di Pisa (art. 4 Regolamento ICI 2003).

LE RIDUZIONI

- L'imposta è ridotta del 50% per i FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI e di fatto non utilizzati (fatiscenti).
Per i FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO (D.Lgs. n. 490 del 29/10/99 - T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali), si assume la rendita (aumentata del 5%) determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria ove è sito il fabbricato:
VALORE = RENDITA X COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE + RIVALUTAZIONE DEL 5% (con decorrenza dall'anno d'imposta 1997);
Il coefficiente di moltiplicazione si assume uguale a 100 anche se si tratta di fabbricati di categoria A/10, C/1, o gruppo D.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso ed abitazione, enfiteusi, superficie, che abbia avuto un cambiamento nella proprietà o nel diritto nel corso dell'anno precedente. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Tutte le variazioni del proprio patrimonio immobiliare (acquisti, vendite, cambi di destinazione ecc.) vanno perciò denunciate. Quindi se si acquista un immobile nel 2009, bisognerà presentare al Comune una denuncia di variazione entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi del 2009 e cioè entro il 31 luglio 2010.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Se vi sono più soggetti passivi per lo stesso immobile, uno di questi può presentare dichiarazione anche per gli altri.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINI
Per le parti comuni degli edifici di cui all' art. 1117 del Codice Civile la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio. L'amministratore di più condomini deve presentare distinta dichiarazione per ogni immobile.

MULTIPROPRIETA'
Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, l'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre permane l'obbligo della dichiarazione in capo al singolo proprietario.

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA
Per le persone fisiche la dichiarazione (o denuncia di variazione) deve essere presentata entro il termine per la presentazione dell'Unico.

GLI IMMOBILI DA DICHIARARE
Devono essere dichiarati solo gli immobili per i quali i diritti reali, nel corso dell'anno precedente, hanno subìto modificazioni. Qualora non siano intervenute modifiche di tali diritti non deve essere presentata denuncia di variazione in quanto permane la validità della precedente dichiarazione.

I MODELLI PER LA DICHIARAZIONE
Sono disponibili presso il Servizio Tributi del Comune di Marciana Marina - Via Vadi n. 7 57033 Marciana Marina (LI).

COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
Con presentazione manuale all'Ufficio Protocollo, oppure per posta, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, in apposita busta, sulla quale va indicata la dicitura: "Dichiarazione I.C.I. 2009.
N.B.: Per la compilazione delladenuncia/dichiarazione si raccomanda l'attenta lettura delle ISTRUZIONI distribuite insieme ai modelli.
ALIQUOTE: (ESTRATTO DELIBERAZIONI I.C.I. ANNO 2009)