Esenzione abitazione principale
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Esenzione abitazione principale



E' riconosciuta, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008, l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza censita con categoria C/6 (garage/autorimessa/posto auto), limitatamente ad una pertinenza per ciascuna abitazione.
Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, l'esenzione si applica anche nei casi di:
- soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che questi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Spetta inoltre l'esenzione per gli immobili assimilati all'abitazione principale dai regolamenti e dalle delibere comunali quali:
- unità immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti e affini fino al secondo grado, che le utilizzino quali abitazioni principali;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare da loro posseduta non risulti locata;